Testo completo
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ORDINANZA DEL SINDACO N. 5
DEL 12-04-2023
Oggetto: POSTICIPO SPEGNIMENTO IMPIANTI Dl RISCALDAMENTO Dl TUTTE LE SCUOLE Dl OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI GLI ASILI NIDO, DEL COMUNE Dl MELFI.
L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di aprile,
VISTO
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell l art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell l acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell t articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192",
- il D.P.R. 74/2013 dal quale risulta che il Comune di Melfi è incluso nella zona climatica "D",
- l'art. 5 dello stesso decreto n. 74/2013 il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. Inoltre gli stessi sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1;
CONSIDERATO il Decreto MITE 06/10/2022 che stabilisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati per la stagione invernale 2022-2023, ovvero:
- Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
CONSIDERATO che le previsioni annunciano il permanere di temperature in sensibile diminuzione rispetto alla media del periodo, tali da non consentire negli edifici scolastici un adeguato comfort ambientale;
RAVVISATA pertanto la necessità di mantenere in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale in tutti gli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, presenti nel territorio comunale fino al 30/04/2023;
Visto il DPR 26/8/1993 n. 412; Visto il DPR 74/2013
Visto il D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; Visto il Decreto MITE 06/10/2022;
ORDINA
in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, ed ai sensi dell'art. 5, del medesimo D.P.R., nonché di quanto stabilito dal D.M. n. 383 del 6.10.2022, il posticipo al 30.04.2023, dello spegnimento degli impianti di riscaldamento di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale compresi gli asili nido.
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul Sito istituzionale del Comune di Melfi.
La trasmissione di copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza: A
S.E. Il Prefetto di Potenza;
Al Presidente della Provincia di Potenza;
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Comunali;
Ai Responsabili dei soggetti gestori degli Asili Nido presenti sul territorio del Comune di Melfi; Alla Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del comune di Melfi;
INFORMA inoltre
Che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di POTENZA entro 30 giorni dalla pubblicazione
- dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, 11.1 199.
Dalla Residenza Comunale, lì 12/04/2023