Testo completo
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Ord. n. 11/2023
Il RESPONSABILE
Pervenuta la direttiva dell’ A.C. prot. n. 4426 del 01/03/2023, emessa a seguito del tavolo tecnico tenutosi in pari data presso l’Assessorato ai Lavori Pubblici, con la quale si chiede di invertire il senso di marcia in Via Ronca Battista e Via Carmine visto il perdurare dei lavori di somma urgenza sulla Rampa Mancini e, nel contempo, istituire il doppio senso di marcia per tutti i veicoli in Via A. Cezza;
Ritenuto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e al fine di non isolare l’area del centro storico penalizzato dai lavori di Rampa A. Mancini, invertire, temporaneamente, il senso unico di marcia in Via Ronca Battista nel tratto compreso fra l’incrocio con Largo Severini e Via Carmine e istituire il doppio senso di marcia per tutti i veicoli in Via A. Cezza;
Visto l’articolo 7 del Nuovo Codice della Strada – D. L. n° 285/92 – e il relativo Regolamento di Esecuzione – D.P. R. n°495/92;
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000 relativo alle competenze dei responsabili;
ORDINA
in via temporanea e per motivi di ordine e sicurezza pubblica a decorrere dal 06/03/2023:
1. È istituito il senso unico di marcia in Via Ronca Battista, inverso rispetto a quello attuale, nel tratto compreso fra l’incrocio con L. go Severini e l’incrocio con Via Carmine.
2. È istituito il senso unico di marcia in Via Carmine (direzione Via F.S. Nitti), contrario rispetto a quello attuale.
3. È istituito il divieto di accesso in Via Carmine all’incrocio con Via F.S. Nitti.
4. È istituito il doppio senso di marcia a tutti i veicoli in Via A. Cezza.
5. Il personale incaricato è tenuto ad apporre la segnaletica prevista dal C. d. S.
48 ore prima della sua efficacia atta a rendere noto il presente provvedimento e la viabilità alternativa.
6. La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 D. L. n° 285/92 e il relativo Regolamento di Esecuzione – D.P. R. n°495/92 sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.
REVOCA
ogni altro provvedimento attualmente in vigore in contrasto con la presente ordinanza.
AVVERTE
- Che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge al T.A.R. della Basilicata in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D. Lgs. n.285/92. Nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell’apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e pubblicata all’Albo online comunale.
Dalla Residenza Municipale 04/03/2023
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza Dott. Vincenzo Manzo